Condizioni di adesione

1) NOZIONE PACCHETTO TURISTICO Le notizie di “pacchetto turistico” (art 2/1 d.lsg 111/95) è il seguente: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi le vacanze ed i circuiti “tutto compreso” risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario e di durata superiore alle ore 24 ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto, b) alloggio, c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’ alloggio (omiss.)…. che costituiscono parte significativa del pacchetto turistico.

2) CAMPO DI APPLICAZIONE Il contratto di cui all’offerta di un pacchetto turistico si intende regolato oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnato al consumatore. Sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che all’estero, si intende disciplinato altresì dalla L27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmato a Bruxelles il 23/4/1970 nonché dal sopra citato Decreto Legislativo 111/95.

3) RUOLO DI SHOPPING TRAVEL SRL Ad eccezione dei pacchetti turistici Les Deux Alpes (Francia), Shopping Travel Srl è mero intermediario rispetto all’effettivo organizzatore e, quindi, responsabile esclusivamente dell’ordinaria diligenza nella trasmissione della prenotazione, con conseguente esonero da ogni altra responsabilità anche in deroga all’art. 1381 cc. In conformità, per tutti i pacchetti viaggio internazionali acquistati in Italia vigono le norme della convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (C.C.V.) ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/12/1977 n. 1084, entrata in vigore il 04/10/1979 nonché del D.Lgs n. 111 del 17/03/05; in particolare, ai sensi dell’art. 17 di detta convenzione, qualunque contratto stipulato dall’intermediario con un’organizzazione di viaggi o con persone che forniscono servizi separati è considerato concluso direttamente dal viaggiatore.

4) PRENOTAZIONI La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente. L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo al momento della conferma scritta da parte dell’Organizzazione, anche a mezzo sistema telematico. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero negli altri mezzi di comunicazione saranno fornite dall’Organizzatore in adempimento agli obblighi previsti a suo carico dal D.Lgs. 111/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.

5) PAGAMENTI All’atto della prenotazione dovrà essere versato il 30% della quota complessiva del viaggio oltre i diritti di iscrizione e assicurativi, mentre il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza oppure in concomitanza con la prenotazione se quest’ultima è effettuata 30 giorni antecedenti alla partenza. Il mancato adempimento delle obbligazioni di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, con diritto per Shopping Travel di Madema Service Srl alla applicazione delle penali e ad ottenere il risarcimento del maggior danno.

6) PREZZO Il prezzo del pacchetto turistico è quello pubblicato sul sito web www.bestholiday.it ovvero indicato nel catalogo dell’effettivo organizzatore. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza di variazioni di: costi di trasporto incluso il costo del carburante: diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse d’ atterraggio di sbarco o imbarco nei porti e negli aeroporti: tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata in catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfettario del pacchetto turistico.

7) RECESSO DEL CONSUMATORE E PENALI Il consumatore può recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi: aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 10%; modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposto dopo la conclusione del contratto ma prima della partenza e non accettata dal consumatore. Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; ovvero alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento di richiesta di rimborso. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzazione si intende accettata. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza, ma in ipotesi diverse da quelle elencate al primo comma del presente articolo, saranno addebitate, indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 5, oltre al costo individuale di gestione pratica, la quota di iscrizione, la penale nella misura qui di seguito indicata (il calcolo dei giorni non include quello del recesso e la comunicazione deve comunque pervenire in un giorno lavorativo – sabato escluso – antecedente a quello di inizio viaggio):

a) 10% della quota di partecipazione piu le quote d’iscrizione fino a 30 giorni prima dell’inizio del soggiorno;
b) 25% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima dell’inizio del soggiorno;
c) 30% della quota di partecipazione da 14 a 9 giorni prima dell’inizio del soggiorno;
d) 50% della quota di partecipazione da 8 a 4 giorni prima dell’inizio del soggiorno;
e) 75% della quota di partecipazione da 3 giorni prima dell’inizio del soggiorno.
f) 100% della quota di partecipazione di chi non si presenta (no show) o interrompa il viaggio o soggiorno già intrapreso.

8) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA Nell’ ipotesi in cui prima della partenza Shopping Travel Srl comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostitutivo proposto (ai sensi del 2° e 3° comma del precedente articolo 7). Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, sia previsto sull’offerta pubblicata sul web ovvero su catalogo, dipenda da casi di forza maggiore o caso fortuito relativo al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 7) l’effettivo organizzatore che annulli (ex art. 1469 bis n.5 Cod.Civ.) sarà tenuto a restituire al consumatore il doppio di quanto incassato. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore agli importi di cui il consumatore sia in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art 7, 4° comma qualora fosse lui ad annullare.

9) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA L’organizzatore qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibile alle disponibilità del mezzo e dei posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra costo delle prestazioni ricevute e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

10) SOSTITUZIONI Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona a condizione che: l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario: il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art 10 d.lgs.l 11/95) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore ed a Shopping Travel di Madema Service Srl tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidamente responsabili per il pagamento dei saldo del prezzo nonché degli importi di cui alle spese di sostituzione.

11) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario nonché del visto di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’ osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite dall’organizzatore, nonché ai suggerimenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza delle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzazione tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio di diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’ organizzatore all’atto della prenotazione quei particolari desiderati che potranno eventualmente fornire oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

12) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene pubblicata sul web o in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.

13) RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE L’ organizzatore risponde di danni arrecati al consumatore a motivo dell’adempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto, da caso fortuito, da forza maggiore ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Shopping Travel Srl, quale mero intermediario tra il consumatore e l’organizzatore, non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio.

14) LIMITI DEL RISARCIMENTO Il risarcimento dovuto dall’organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento abbia determinato la responsabilità sia a titolo contrattuale che a titolo extra contrattuale; precisamente, la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato dall’Aia nel 1955: la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli Art. 1783 e seguenti c.c.; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell’organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può superare l’importo di 2.000 franchi oro Germinal per qualsiasi danno alle cose previsto dall’Art. 13 n.2 CCV e di 5.000 franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall’Art. 1783 Cod. Civ.

15) OBBLIGO DI ASSISTENZA L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizioni di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (art. 12 e 13), quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero ad un caso fortuito o di forza maggiore.

16) RECLAMI E DENUNCE Ogni contestazione deve essere inoltrata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore, a pena di decadenza ai sensi dell’ Art. 9 n. 2 Decr. Legisl. 111/95, deve sporgere reclamo per iscritto all’organizzatore, mediante invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro dal soggiorno.
17) FORO COMPETENTE Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro ove ha sede l’effettivo organizzatore del pacchetto turistico.

18) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Ogni clausola del presente contratto deve considerarsi essenziale cosicché l’inadempimento anche di una sola di esse darà luogo alla immediata risoluzione di diritto del contratto stesso ex art. 1456 c.c. Le parti riconoscono altresì che la presente clausola ha piena efficacia e non va considerata di stile.

19) CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1 n° 3 e n°6; art. da 17 a 23; art. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione. A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di pacchetti turistici sopra riportate: art. 3 1° comma; art. 4; art. 6 ;art. 7; art. 9 1° comma; art. 10; art 14 1° comma; art. l5; art. 17. Tuttavia l’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di viaggio o soggiorno organizzato o pacchetto turistico.

20) PRIVACY Con l’acquisto di un pacchetto turistico il cliente dichiara di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali e di consentirne il trattamento secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/03 sia per i fini fiscali e organizzativi connessi al servizio di intermediazione con gli organizzatori e/o altri vettori sia di informazione commerciale e di marketing.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 16 della Legge 3.08.1998 nr. 269
La Legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

FORO COMPETENTE Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro dove ha sede l’organizzazione.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Shoppingtravel Di Madema Service Srl.

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